31 – Disposizioni relative alla vigilanza sugli studenti

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Liceo Artistico Enzo Rossi MIUR
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Circolare n. 31 – A.S. 2022-2023 del giorno 07/09/2022 
Oggetto: Disposizioni relative alla vigilanza sugli studenti
Destinatari: Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA

Con la presente si forniscono in via preventiva misure organizzative per tutto il personale scolastico tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi conseguenti a negligenza sulla vigilanza degli alunni.

A tal fine, si ricorda in prima istanza che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola, come da normativa: norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (DLgs 297/94, art.10; DPR 275/99 artt. 3,4 e 8; CCNL); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile art. 2047 e art 2048; Legge 312 dell’11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati.

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola sino alla loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato all’intervallo/ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590, Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l’obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Pertanto, la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Tanto premesso, il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 DLgs 165/01); l’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente; anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nonché durante l’intervallo/ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (CCNL).

Nella fattispecie, due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

  • la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo: la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
  • l’inversione dell’onere della prova: ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all’insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Pertanto, alla luce del Regolamento d’Istituto, il Dirigente scolastico dispone che il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni:

Norme di servizio:

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l’eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. In caso di ritardo deve darne, preventivamente, comunicazione all’Ufficio di Dirigenza e al Responsabile di plesso. Ogni insegnante per la durata delle sue lezioni non lascia mai soli gli alunni, in quanto è anche il responsabile dell’andamento disciplinare della classe.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula, se non per gravi motivi e per tempi brevissimi: in tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro temporanea sorveglianza. Gli insegnanti, durante le ore a disposizione o di potenziamento, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell’orario di servizio.

L’insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente all’Ufficio di Segreteria e al Responsabile di plesso l’assenza dell’alunno/a seguito/a per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti, in caso di oggettiva necessità non altrimenti superabile. La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Durante l’intervallo, che è parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza, i docenti sono tenuti a disporsi nella posizione più atta a garantire la vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi e all’ingresso dei bagni. Non è consentito recarsi al punto ristoro. La modalità di svolgimento della ricreazione è disciplinata da circolare già pubblicata al sito.

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per gli alunni con disabilità per bisogni a questi collegati. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Si rammenta che espellere anche momentaneamente dall’aula uno o più alunni (es. per punizione) non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale collaboratore scolastico è tenuto a segnalare immediatamente all’Ufficio di Dirigenza e al Responsabile di sede ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli allievi stessi. È, comunque, necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che – nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati – l’assicurazione, non regolarmente attivata, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

L’insegnante vigilerà affinché siano rispettate le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-Covid-2 in ambito scolastico (a.s.2022-2023)”, emanate il 5/08/22 .

I Collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello all’orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell’orario d’ingresso (8.10); mentre i restanti collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. All’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, i collaboratori scolastici debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi, affinché – anche in caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente comunicato dagli stessi – vigilino sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di segreteria o allo staff del ds.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai fini di cui trattasi, disporrà la presenza di collaboratori scolastici all’ingresso dei diversi piani di servizio, avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all’assegnazione del personale ai reparti.

Sostituzione di colleghi assenti:

Alla sostituzione di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità: incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l’incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l’assenza; incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.

Il docente di sostegno ove presente e il collaboratore scolastico sono tenuti alla vigilanza sulla classe fino all’arrivo del sostituto.

Assenze alunni:

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni, controllando la regolarità della giustificazione e segnalando all’Ufficio di Dirigenza e al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

Comportamenti alunni:

Ciascun docente, nell’esercizio dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli alunni stessi, tenendo conto del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Uscita alunni al termine delle lezioni:

Il docente in servizio nell’ultima ora di lezione è tenuto ad accompagnare gli alunni ordinatamente fino all’uscita dal cancello della scuola, assicurandosi di essere seguito dall’intera classe, nel rispetto del Documento emanato il 5/08/22, “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-Covid-2 in ambito scolastico (a.s.2022-2023)”. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si deve garantire un regolare deflusso. L’uscita degli alunni dall’Istituto, infatti, deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Dopo l’uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, se non eccezionalmente accompagnati dal docente e/o dal collaboratore scolastico.

Gli alunni di età inferiore ai 14 anni potranno fare rientro a casa autonomamente solo se espressamente autorizzati dai genitori che consegneranno in segreteria didattica la relativa richiesta. I docenti vigileranno affinché solo gli alunni infra-quattordicenni effettivamente autorizzati escano da soli.

Cambio ora lezione:

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a cambio ora per fine lezione, in custodia al collega o al collaboratore scolastico; al fine di evitare casi di negligenza, si invitano i docenti a effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi hanno obbligo di attendere l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento corretto. Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dagli insegnanti solo in casi eccezionali per un tempo limitato e per singolo alunno.

Spostamento alunni da e per i laboratori e la palestra:

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche – nel rispetto del Documento emanato il 5/08/22, “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-Covid-2 in ambito scolastico (a.s.2022-2023)” devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e, quando è possibile, a un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati dall’insegnante nella loro aula prima dell’inizio dell’intervallo e/o dell’ora successiva.

In proposito si rammenta che particolare attenzione è da porre agli incidenti in corso di attività sportiva o in laboratorio, dando il giusto peso anche agli accadimenti che possono sembrare di secondaria importanza.

A buon fine è doveroso segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Esperti esterni:

Qualora l’insegnante ritenga utile invitare in classe un’altra persona in qualità di “esperto” a supporto dell’attività didattica dovrà chiedere formalmente l’autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio, che è tenuto a restare nella classe e ad affiancare l’esperto per la durata dell’intervento.

Entrate in ritardo/Uscite anticipate:

Le entrate in ritardo sono sempre da giustificare secondo i regolamenti della scuola. L’uscita anticipata viene richiesta per iscritto secondo il regolamento della scuola. Nessun alunno minorenne può lasciare l’istituto durante l’orario scolastico: gli alunni devono, infatti, essere prelevati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. Comunque, i genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all’uscita dell’alunno dall’edificio.

Vigilanza durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione:

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, di visite guidate o di viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un docente in aggiunta per garantire il rapporto ogni 10 alunni.

Al docente accompagnatore, per il quale tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. L’insegnante accompagnatore è tenuto anche ad illustrare agli alunni le finalità didattiche e i contenuti culturali dell’attività didattica in esterna, avendo cura di effettuare le dovute azioni propedeutiche.

È obbligatorio che ogni alunno partecipante all’attività didattica sia coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Accesso ai locali scolastici:

Ai locali scolastici è fatto assoluto divieto di accesso per persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Lo stesso vale per tecnici e/o figure che – a qualunque titolo – operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale.

I genitori non possono accedere alle classi: per comunicazioni urgenti ai propri figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

Sicurezza:

È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza e alle esercitazioni di evacuazione, nonché è tenuto a segnalare al Dirigente scolastico in forma scritta quanto può costituire e/o rappresentare causa di infortunio e/o di inadempimento in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In proposito, si rammenta che le prove di evacuazione debbono essere almeno due nell’anno scolastico. Inoltre, si invita vivamente tanto a verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità, quanto a porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico (es. transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta, in presenza di porte, finestre, armadi con vetri fragili; in prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc; in locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, etc.) ovvero nei movimenti di classi o gruppi di alunni che possono causare corse, spinte, etc.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa, si raccomanda che gli accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico dovranno risultare sempre apribili: il collaboratore scolastico incaricato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è tenuto a provvedere all’apertura e chiusura dell’accesso.

D’altra parte, si rammenta che la figura del cosiddetto “preposto” (i cui doveri sono indicati nel DLgs. 81/08) è ricoperta dal docente nelle ore di lezione, in palestra e nei laboratori, e che sono in vigore disposizioni riguardanti il divieto di uso dei cellulari, alla luce delle “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica”, emanata dal M.P.I. con Nota del 15 marzo 2007 prot. n. 30/Dip./Segr., e della Direttiva 104 del 30.11.2007. In ogni caso il personale scolastico è tenuto, a seconda del proprio ruolo e della propria funzione, a fornire agli alunni le necessarie istruzioni comportamentali.

Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e dare periodicamente informazioni agli alunni sui possibili fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

In ultimo, ma non secondariamente, tutto il personale scolastico è tenuto a segnalare in forma scritta al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

 

 Presa visione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Danilo Vicca

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme correlate